Il Tribunale di Torino, VII Sezione Civile, applica il principio di diritto espresso da Cass. n° 11504 del 10.05.2017, che ha sancito l’abbandono del parametro del c.d. “tenore di vita” ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
Il procedimento sorgeva a seguito della domanda di Tizio, ex art. 710 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, nello specifico, la richiesta di un contributo di mantenimento (c.d. assegno divorzile, ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970).
Nello specifico, asseriva come le sue condizioni economico-patrimoniali si fossero modificate in peius rispetto al tempo del divorzio – dichiarato, con sentenza, nel 2004 – in cui le parti non avevano fatto alcuna domanda in
merito.
Infatti, a 55 anni, si trovava disoccupato dal 2009 e, pertanto, richiedeva alla ex moglie Caia un contributo di mantenimento di € 250,00 mensili.
La medesima rilevava la carenza probatoria in cui era incorso Tizio, in particolare, riguardo al periodo successivo al licenziamento e al conseguente stato di disoccupato.
Invero, se era pur vero ed oggettivo che il medesimo avesse perso il lavoro, lo era altrettanto il fatto che non si fosse minimamente (pre)occupato di reperire una nuova occupazione lavorativa.
Difatti, ometteva di produrre qualsivoglia allegazione documentale relativa ad iscrizioni al centro per l’impiego e ad agenzie interinali online; comportamenti – quelli di inviare il curriculum vitae negli appositi canali – che, per ordinaria diligenza, si devono pacificamente richiedere a chi è senza lavoro e dichiara di non avere sufficienti mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento.
Parimenti, Caia richiamava il principio di autosufficienza ed indipendenza economica, sancito dalla Cassazione (n° 11504/2017), al fine di evitare che l’istituto del matrimonio diventasse “eterno” e provocasse effetti giuridici sine die, nonostante una pronuncia di divorzio che ne sanciva l’estinzione.
Il Tribunale di Torino accoglieva le difese della resistente e rigettava la domanda di Tizio, proprio facendo leva sul “nuovo” orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Cassazione e sulle allegazioni probatorie
prodotte dalla resistente (finalizzate ad evidenziare la carenza di quelle di controparte), sposando, dunque, il principio di autosufficienza ed indipendenza economica, quale parametro per verificare la sussistenza (o meno) dell’adeguatezza dei redditi del richiedente l’assegno divorzile, in ossequio ad un principio di responsabilizzazione del singolo individuo.