Se l’azienda fallisce come si possono recuperare le retribuzioni arretrate ed il TFR maturato?
Quando il datore di lavoro fallisce è necessario innanzitutto presentare nei termini di legge la domanda di insinuazione al fallimento, mediante apposito ricorso in cui il lavoratore/creditore attesta e documenta il proprio credito chiedendone il pagamento. Il curatore nominato dal Giudice designato nella procedura di fallimento, una volta accertato il credito, inserisce quest’ultimo nel cosiddetto stato passivo.
Allorché lo stato passivo viene dichiarato “esecutivo“, il dipendente può richiedere al Fondo di Garanzia – INPS la liquidazione del TFR e degli ultimi tre stipendi. Per essere coperti dalla garanzia del Fondo ed ottenere il pagamento delle ultime tre retribuzioni, il rapporto di lavoro subordinato non dev’essere terminato più di un anno prima del fallimento.
Attenzione, i crediti di lavoro (diversi dal TFR) per i quali è possibile accedere al Fondo sono quelli aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (massimo tre ratei), nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; risultano invece escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’INPS che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.
Come e quando presentare la domanda di intervento del Fondo di Garanzia?
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
1. WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
2. Contact center multicanale – numero verde 803164;
3. Patronati – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
La domanda di intervento al Fondo di Garanzia può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore informa che lo stato passivo è stato reso esecutivo.