Gli Avvocati dello Studio Legale De Girolamo iscritti nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato!
Vi sarà sicuramente capitato di sentire, da amici o da conoscenti – più o meno alla lontana –, con esperienze giudiziarie pregresse che, per un contenzioso, nei confronti del loro difensore, “non hanno pagato nulla”.
Per quanto si tratti di un assunto di effetto, di mera sostanza e molto poco di forma, contiene – se rispettati alcuni requisiti – del vero: si tratta del c.d. “Patrocinio a spese dello Stato” o “Gratuito Patrocinio”.
Forse più corretto definirlo con il primo termine, in quanto, di gratuito, non c’è nulla: difatti, è lo Stato – e quindi la collettività – a corrispondere le spese legali al difensore abilitato al patrocinio.
Nello specifico, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto in questione vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
Per essere ammessi è indispensabile che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68.
Attenzione: se l’istante convive con il coniuge, l’unito civilmente o con altri familiari, il reddito di riferimento è rappresentato dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Tuttavia, come capita di frequente in ambito di diritto di famiglia, vi è un’eccezione: al richiedente che si trovi in contrapposizione con un componente del nucleo (ad es., in una separazione, con l’altro coniuge) si tiene conto del solo reddito personale.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
– i cittadini italiani;
– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
– gli apolidi;
– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Qualora la parte ammessa al beneficio rimanesse soccombente in primo grado, la medesima non potrà utilizzare il patrocinio per proporre l’impugnazione (si dovrà proporre una nuova istanza di ammissione, soggetta alla valutazione del C.O.A. competente).
Inoltre, nell’ipotesi in cui la parte beneficiaria dovesse perdere la causa e, di conseguenza, venisse condannata a rifondere le spese legali alla parte vittoriosa, lo Stato pagherà le spese solo al legale della parte che beneficia del patrocinio, giammai nei confronti della parte vittoriosa: in sostanza, chi soccombe – anche se ammesso al beneficio – dovrà pagare le spese legali di controparte, di tasca propria.