Il Consiglio dei Ministri del governo Draghi, nella seduta del 4 giugno 2021, ha approvato la misura “ponte” in tema di assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico che collegherà l’arco temporale dal mese di luglio a dicembre 2021.
In questo lasso di tempo l’assegno spetterà a chi non beneficia già degli assegni per il nucleo familiare (A.N.F.) e l’importo varierà a seconda del numero dei figli, con un tetto massimo dell’ISEE familiare di 50 mila euro.
Il ponte “crollerà” dal mese di gennaio 2022, quando, con la legge finanziaria, – si auspica – verrà costruita una nuova strada verso una politica socio-familiare al passo con i sistemi welfare più all’avanguardia.
Per il momento, dunque, l’assegno ponte verrà attribuito a quei nuclei familiari che, fino a ieri, erano esclusi dalla percezione degli A.N.F.: lavoratori autonomi, soggetti inattivi o incapienti, percettori del reddito di cittadinanza, ma anche dipendenti che finora sono rimasti fuori dagli assegni per ragioni di reddito familiare, e riguarderà anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza, considerato quale “figlio a carico”.
A titolo esemplificativo (non esaustivo) ipotizzando un ISEE minimo fino a 7 mila euro, gli importi base sono di € 167,50 per un figlio, € 355,00 con due figli, € 653,00 con tre figli.
Seguiranno aggiornamenti in merito all’apertura delle domande ed opportune riflessioni circa il rapporto tra il predetto assegno unico e l’assegno di mantenimento dei figli minori a carico del genitore separato e/o divorziato; infatti, sorge spontaneo chiedersi: il genitore non collocatario sarà ancora onerato al versamento (se sì, in quale misura), qualora quello collocatario dovesse percepire – sulla scia dell’esempio di cui sopra – € 653,00 per tre figli?
Staremo a vedere e ne riparleremo.