Il Tribunale di Rovigo, con l’ordinanza del 15 gennaio 2021, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 4 D.L. 137/2020 e dell’art. 12 co.4 D.L. 183/2020 (cd. “Decreto milleproroghe“) ove viene, per l’appunto, proporogata al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Secondo il nominato Giudice di prime cure le predette disposizioni, relative al blocco degli sfratti, violano la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e pregiudicano l’affidamento del cittadino circa la stabilità del sistema, sulla certezza e speditezza delle procedure di recupero dei crediti. Sotto altro profilo – prosegue il Tribunale – le disposizioni censuare violano l’art. 42, 3 co. Cost., in quanto la sospensione della liquidazione dei beni pignorati impedisce anche al creditore di divenirne proprietario tramite l’istanza di assegnazione, altresì violano l’art. 47 Cost, stante l’impatto sul circuito bancario e sulla stabilità del sistema economico. Vi sarebbe poi una violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, atteso per altro che le procedure aperte alla data del 30 aprile 2020 riguardavano debitori già da tempo insolventi.
Ad avviso del Giudice estensore le disposizioni censurate realizzano una tutela generalizzata della classe debitoria, senza distinguere tra coloro che siano venuti insolventi effettivamente a causa della crisi Covid e coloro che invece lo erano a prescindere; tale distinzione, intesa quale parentesi cognitiva, potrebbe dipanarsi proprio all’interno della procedura esecutiva, nel contraddittorio tra le parti.